Una società di persone, a differenza di una società di capitali, si caratterizza per la c.d. “autonomia patrimoniale imperfetta”. Essa comporta, innanzitutto, che i soci, di regola, siano illimitatamente e solidalmente responsabili con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni della società. La responsabilità in questione, tuttavia, è di tipo “sussidiario”, poiché i creditori saranno tenuti a rivalersi prima sul patrimonio societario (o semplicemente a richiedere il pagamento prima alla società) e, poi, in mancanza di soddisfazione, sui soci individualmente. Le tipologie di società di persone contemplate nel codice civile italiano sono: la società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.).

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