La creazione di valore di un’impresa, è indirettamente realizzato dal contributo della direzione di amministrazione, finanza e controllo. Precisamente, l’obiettivo principale di questa area di consulenza, consiste nel riuscire a supportare adeguatamente le decisioni dell’imprenditore e/o del management che necessitano di una copertura finanziaria. La pianificazione, oltre che in termini finanziari, deve essere accuratamente definita in termini fiscali, così da poter incidere in maniera significativa sulla creazione del valore (Eva: Economic Value Added); a questo proposito, si ricorda il rapporto esistente tra tasse, intese come imposte sul reddito delle società e risultato contabile di esercizio (Etr = Tax / Ebit) che permette di definire il Tax Rate Effettivo.

    Le imprese sono tassate principalmente sui proventi economici, ovvero i redditi lordi che provengono dalle diverse fonti. Il nostro sistema, prevede principalmente due imposte sul reddito:

    1. Le imposte sulle attività produttive: IRAP;
    2. L’imposta sul reddito delle persone fisiche: IRPEF;
    3. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche: IRES.

    Nella tabella sottostante, verranno brevemente descritte le principali imposte dirette e indirette.

    L’IRPEF è un’imposta con aliquota crescente che si applica al reddito delle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, la cui base imponibile viene determinata in relazione ai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli scaglioni e le addizionali, possono essere analizzate tramite questo sito del MEF. Alcuni redditi sono assoggettati alla tassazione separata e, a titolo di esempio, si pensi al trattamento di fine rapporto, all’indennità percepita per la cessazione dei rapporti di collaborazione e di agenzia, eccetera. Per effettuare una ricerca sull’addizionale comunale, si può consultare questo sito del MEF. Infine, per capire l’impatto delle dichiarazioni fiscali, si può consultare questo sito che raccoglie le statistiche ordinandole per anno e per imposta.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n.302 del 31 dicembre 1986) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    L’IRES è un’imposta che si applica alle persone giuridiche, proporzionale al variare dell’imponibile calcolato come somma di tutti i redditi conseguiti comprese le plusvalenze e le sopravvenienze attive. Questa imposta si applica ai seguenti soggetti:

    1. Società per azioni e in accomandita per azioni;
    2. Società a responsabilità limitata;
    3. Società Cooperative;
    4. Società di mutua assicurazione;
    5. Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    6. Ecc.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n.302 del 31 dicembre 1986) e s.s. modifiche e integrazioni.

    L’imposta regionale sulle attività produttive ha, come presupposto, l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o alla commercializzazione di beni e/o alla prestazioni di servizi. A differenza di IRPEF e IRES, è commisurata al valore aggiunto delle singole attività produttive ed è per questo che si considera un’imposta reale, indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Per queste ragioni, sono soggetti passivi:

    1. Imprenditori individuali;
    2. Società semplici;
    3. S.n.c.;
    4. S.a.s.;
    5. S.r.l.;
    6. S.p.A.
    7. Ecc.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446. Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n.298 del 23 dicembre 1997) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti o professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Per individuare il valore aggiunto sul quale si applica l’imposta, occorre calcolare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene considerato. A fronte di questo, si calcolerà l’IVA pagata ai vari fornitori attraverso tutti gli acquisti e l’IVA addebitata in fattura nella cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri clienti. Alcune operazioni non sono soggette ad IVA come:

    1. le operazioni che rimangono fuori dal campo dell’imposta;
    2. le operazioni che la legge dichiara non imponibili;
    3. le operazioni che la legge dichiara esenti.

    A titolo di esempio, su questo tema, citiamo le cessioni di denaro o di crediti in denaro, la cessione di valori bollati, eccetera.

     

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    Questa imposta si applica sulla registrazione di atti che trasferiscono ricchezza attraverso registrazione pubblica o privata. Nasce dall’obbligo o dalla volontà dei cittadini di annotare un atto scritto presso un registro pubblico, nella fattispecie tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di non poterne più modificare la data e il contenuto. Nel caso ad esempio di beni immobili, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, si può accedere alla registrazione dei contratti nonché reperire tutte le informazioni necessarie a procedere in tal senso. Ancora, nel caso si vogliano registrare atti diversi, esiste l’apposita sezione che ne chiarisce le modalità.

     

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto che viene pagato ogni qualvolta venga eseguita una formalità nei pubblici registri immobiliari (iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, cancellazioni, eccetera) mentre l’imposta catastale si paga ogni qualvolta venga eseguita una voltura catastale (successivamente ad una donazione, una successione, una cessione o costituzione di ipoteca, eccetera).

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 347. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n. 277 del 27 novembre 1990 e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n.46 del 23 febbraio 1991) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    L’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte ed ha subito, nel corso del tempo, un considerevole evoluzione che riassumiamo brevemente come segue:

    1. Dal 01.01.91 al 24.10.06 il riferimento normativo che disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni è il D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346;
    2. Dal 25.10.01 al 02.10.06 l’Art. 13 della L. 383/2001 sopprime l’imposta di successione;
    3. Dal 03.10.06 è stata istituita l’imposta sulle successioni e donazioni rinviando al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ove non disposto al D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346;

    I passaggi dal 2 al 3, sono ben descritti in questo commento.

    L’imposta si applica solo ove sussista un trasferimento di beni dal quale scaturisca un arricchimento del soggetto tassato. Le aliquote e le franchigie sono stabilite dall’art. 2, c. 48, D.L. n. 262/2006 e sono consultabili da qui.

    L’imposta sulle donazioni si applica invece al trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, alla costituzione di vincoli di destinazione su beni, a norma dell’Art. 2, c. 48, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286. In linea di principio, questa imposta è dovuta solo in presenza di trasferimento di beni, ad eccezione dell’atto istitutivo di trust.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n.230 del 3 ottobre 2006) convertito con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n.277 del 28 novembre 2006), ad eccezione degli artt. 1, 2 e 48, tutti gli articoli del presente decreto legge sono stati soppressi dalla legge di conversione n. 286/2006 e s.s. modifiche e integrazioni. 

    L’imposta di bollo va corrisposta mediante il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia il c.d. «contrassegno telematico», in modo virtuale da chi ha chiesto l’apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, in relazione ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari, con riferimento alle fatture elettroniche mediante pagamento trimestrale e per le istanze trasmesse telematicamente tramite il servizio @e.bollo.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo (Suppl. ord. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n.292 dell’ 11 novembre 1972) e s.s. modifiche e integrazioni. 

    I terreni e i fabbricati (beni immobili) sono soggetti ad imposte che colpiscono il loro reddito (IRPEF e addizionali), il loro possesso (IMU) e il loro trasferimento mediante atto tra vivi (donazione o compravendita) o attraverso successione. Dal 1° gennaio 2012 l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale non sono dovute sui fabbricati assoggettati all’Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione degli immobili concessi in locazione (Agenzia delle Entrate, Il Fisco sulla Casa, Ottobre 2013). Per quanto riguarda i terreni, il loro reddito è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario ed è il proprietario o il titolare di altro diritto reale a dover dichiarare entrambi. Chi possiede immobili all’estero, dal 2012, ha l’obbligo di versare l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie). E’ possibile consultare l’annuario del contribuente redatto dall’Agenzia delle Entrate nonché la rivista online Fisco Oggi che pubblica le Guide tematiche di approfondimento dell’Agenzia.

    La disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal proprietario dell’immobile, dal titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui, dal locatario per gli immobili detenuti in leasing, dal concessionario di aree demaniali in regime di concessione. Il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

    Per maggiori approfondimenti in merito all’IMU, è opportuno fare riferimento al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale serie gen.- n.284 del 6 dicembre 2011), convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale serie gen.- n.300 del 27 dicembre 2011)  e comunicato di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n.10 del 13 gennaio 2012 e s.s. modifiche e integrazioni. 

    Le imposte patrimoniali mobiliari, hanno subito modifiche significative in materia di imposta di bollo, in particolare sulla tassazione degli estratti di conto corrente, sulla tassazione delle attività finanziarie e sulle attività oggetto di scudo fiscale (D.L. 201/2011, Art. 19. Convertito in L. 214/2011). La nuova disciplina dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari entra in vigore l’01.01.12 mentre, fino a tale data, resta applicabile il regime introdotto dal D.L. 98/2011.

    I redditi da capitale, rientrano nell’Art. 44 del TUIR e si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, intendendo la natura finanziaria di quest’ultimo. Pertanto, qualora i beni impiegati abbiano natura diversa, come ad esempio i redditi fondiari, i canoni di locazione degli immobili, eccetera, i proventi che ne derivano saranno riconducibili alle rispettive categorie.

    Per maggiori approfondimenti, è opportuno fare riferimento agli artt. 44-48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n.302 del 31 dicembre 1986) e s.s. modifiche e integrazioni.

    In questa sezione, l’Agenzia delle Entrate pubblica le tabelle contenenti i codici tributo erariali e regionali.

    Le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche

    Dati di competenza

    Nel grafico a fianco, possiamo osservare il gettito annuale delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e persone giuridiche (IRES) riferito all’anno 2018.

    Dipartimento delle Finanza (MEF), Pubblicazioni Gennaio – Febbraio 2019.

    Nel grafico a fianco, possiamo osservare il gettito annuale di alcune imposte indirette riferito all’anno 2018.

    Dipartimento delle Finanza (MEF), Pubblicazioni Gennaio – Febbraio 2019.

    • Registro
    • Ipotecarie
    • Bollo
    • Assicurazioni

    Il grafico a fianco, mostra il gettito IVA annuale dal 2014 al 2018.

    Dipartimento delle Finanza (MEF), Pubblicazioni Gennaio – Febbraio 2019.

    • IVA