La comunicazione del titolare effettivo

    Redazione Meta

    È stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, che definisce la piena operatività del registro dei titolari effettivi. Il termine ultimo per l’invio della prima comunicazione è fissato all’11 dicembre 2023, quindi entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del citato decreto.

    Soggetti obbligati

    I soggetti obbligati all’adempimento sono:

    • Le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative e società di mutuo soccorso);
    • le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti);
    • i trust (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui all’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007);
    • e i soggetti ad essi assimilati.

    I dati del titolare effettivo da comunicare sono:

    • il nome e cognome;
    • il luogo e la data di nascita;
    • la residenza e il codice fiscale.

    La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio DIRE del Registro Imprese.

    Eventuali variazioni inerenti la titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della società, ecc.).

    I dati e le informazioni dovranno poi essere confermati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro conferma. Per le società tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il Registro delle imprese, la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.

    Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo di loro clienti, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento. Il legale rappresentante di ciascuna società obbligata alla comunicazione dovrà pertanto essere dotato di firma digitale.

    L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

    L’accesso ai dati sulla titolarità effettiva non sarà previsto tramite le consuete “visure camerali” ma sarà riservato ai soggetti obbligati, alle autorità e ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla norma.

    Vi ricordiamo che per l’individuazione del titolare effettivo occorre fare riferimento all’art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007[1].

    In sintesi, il titolare effettivo di una società coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Nel caso specifico delle società di capitali:

    1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
    2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

    Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

    1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
    2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
    3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

    Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

    Nel caso di persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

    a) i fondatori, ove in vita;

    b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

    c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

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    [1] Per ulteriori approfondimenti potete consultare questo sito.