DL 29.9.2023 N. 132

    Redazione Meta

    PREMESSA

    Con il DL 29.9.2023 n. 132, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, in particolare in ambito fiscale.

    Il DL 132/2023 è entrato in vigore il 30.9.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

    Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 132/2023.

    Il DL 132/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

    ASSEGNAZIONI E CESSIONI DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – PROROGA DEI TERMINI AL 30.11.2023

    Con l’art. 4 del DL 132/2023 sono stati prorogati dal 30.9.2023 al 30.11.2023 i termini per l’effettua­zione degli atti relativi alle operazioni agevolate di:

    • assegnazione di beni ai soci;
    • cessione di beni ai soci;
    • trasformazione in società semplice.

    Entro il medesimo termine del 30.11.2023 devono essere versate, per l’intero ammontare, le imposte sostitutive dell’8% (10,5% in taluni casi) sulle plusvalenze e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta (prima di tale proroga, il 60% di tali imposte doveva essere versato entro il 30.9.2023 e il 40% rimanente entro il 30.11.2023).

    Altri termini di versamento

    Non sono stati prorogati i termini di versamento degli altri oneri fiscali legati alle operazioni agevolate (es. IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute su dividendi per le assegnazioni che generano utili in natura, ecc.).

    PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI NEL QUADRO RS PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

    L’art. 6 del DL 132/2023 differisce al 30.11.2024 il termine per comunicare le informazioni relative all’attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

    Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

    La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che nei giorni scorsi hanno ricevuto comunicazioni di compliance proprio per omissioni nella compilazione del quadro RS, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

    RIDUZIONE DEL PERIODO PER L’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023

    L’art. 7 del DL 132/2023 anticipa dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine entro il quale le imprese (energivore, gasivore, e non) possono usufruire, in compensazione mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.

    Il nuovo termine anticipato riguarda anche l’utilizzo dei crediti d’imposta da parte dei cessionari.

    RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAL MALTEMPO

    L’art. 3 del DL 132/2023 prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i soggetti che alla data del 4.7.2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023 (pubblicata sulla G.U. 8.9.2023 n. 210).

    In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.10.2023.

    Esclusione di rimborsi

    Non saranno in ogni caso restituite le somme già versate, anche maggiorate da eventuali sanzioni e interessi per versamento tardivo (es. in caso di ravvedimento operoso).

    ULTERIORE PROROGA PER IL REGIME DI RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ

    Con l’art. 2 del DL 132/2023 è stato ulteriormente prorogato, dal 30.9.2023 al 15.11.2023, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dall’art. 1 co. 126 ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

    Applicazione del regime alle cripto-attività

    Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

    Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’im­posta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.

    Versamento dell’imposta sostitutiva

    A seguito dell’ulteriore proroga in esame, l’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:

    • in un’unica soluzione, entro il 15.11.2023;
    • in modo rateale (in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima), a partire dalla stessa data del 15.11.2023.

    L’imposta sostitutiva è versata con il modello F24:

    • utilizzando il codice tributo “1717”, denominato ”Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 36;
    • indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    È consentita la compensazione con importi a credito.

    ULTERIORE PROROGA DELLA GARANZIA SUI MUTUI PER LA PRIMA CASA

    L’art. 1 del DL 132/2023 prevede l’ulteriore proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.

    Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta (nella misura massima dell’80% della quota capitale) su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000,00 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

    La proroga della concedibilità della garanzia sino al 31.12.2023 interessa esclusivamente le seguenti categorie di soggetti c.d. “prioritarie”, le quali devono essere munite di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui:

    • giovani coppie;
    • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
    • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP;
    • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

    In ogni caso, la garanzia può essere concessa solo relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’im­mobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.

    L’art. 1 del DL 132/2023 estende la proroga del termine di concedibilità della garanzia prima casa, fino al 31.12.2023, anche ai casi, ai sensi dell’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, in cui – fermi restando i requisiti sopraindicati – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

    ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

    L’art. 8 del DL 132/2023 dispone un’ulteriore proroga dei termini per il diritto al lavoro agile (c.d.“smart working”) per i c.d. “lavoratori fragili”.

    In particolare, la norma proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, il termine di cui all’art. 1 co. 306 della L. 197/2022 concernente il diritto allo smart working per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d. “fragili”, come individuati dal DM 4.2.2022.

    Il termine del 31.12.2023 viene in questo modo allineato a quello previsto per il diritto al lavoro agile dei (art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020, come da ultimo prorogati dall’art. 42 co. 3-bis del DL 48/2023):

    • lavoratori dipendenti del settore privato con figli “under 14”, per i quali il diritto alla prestazione con la modalità in esame spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
    • lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 83 del DL 34/2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

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