Richiesta del contributo per superbonus al 90% – Annullamento delle comunicazioni relative ai crediti d’imposta

    Redazione Meta

    PREMESSA

    Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono state definite:

    • le modalità e i termini di presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto riconosciuto per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, di cui all’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648);
    • le modalità per procedere all’annullamento:
    • della comunicazione per la ripartizione in 10 rate annuali del credito d’imposta derivante da determinati interventi “edilizi” in seguito all’esercizio dell’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, prevista dall’art. 9 co. 4 del DL 176/2022;
    • dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta “tracciabili” (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687).

    ISTANZE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON SUPERBONUS AL 90%

    L’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis primo e terzo periodo del DL 34/2020, i cui criteri e modalità di erogazione sono definiti dal DM 31.7.2023.

    Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello di istanza per il contributo e le relative istruzioni di compilazione.

    Interventi agevolati

    L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:

    • su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
    • su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (per effetto del richiamo del primo periodo dell’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020 il contributo sembra possa riguardare, sebbene il provv. 332648/2023 non li contempli, anche gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari).

    Il contributo compete anche se, per tali interventi, il beneficiario ha esercitato l’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

    Requisiti per il contributo

    L’agevolazione è riconosciuta alla persona fisica che ha sostenuto spese per gli interventi sopra elencati, se al contempo questa:

    • ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020);
    • ha sostenuto le spese per gli interventi di cui sopra, agevolati con superbonus al 90%, nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023 (il periodo di sostenimento va riscontrato mediante la data di effettuazione dei bonifici “parlanti”);
    • alla data di inizio lavori risulta titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
    • ha adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi.

    Istanza presentata dall’erede

    Se il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati è deceduto prima della presentazione dell’istanza, l’erede può presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto, purché:

    • il de cuius fosse in possesso dei requisiti sopra elencati alla data di sostenimento della spesa agevolabile;
    • l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o dell’unità immobiliare nel condominio nel quale sono effettuati gli interventi sulle parti comuni, si veda anche il precedente § 2.1).

    Determinazione del “reddito di riferimento”

    Ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020, per determinare il “reddito di riferimento” vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa per l’intervento agevolato:

    • dal richiedente (ossia il contribuente che ha sostenuto le spese);
    • dal coniuge del richiedente (che non sia legalmente ed effettivamente separato) o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente ex art. 1 co. 36 della L. 76/2016 se presente nel nucleo familiare del richiedente nell’anno 2022 (tali soggetti si annoverano nel nucleo familiare del richiedente indipendentemente dal fatto che siano fiscalmente a suo carico);
    • dai familiari (diversi da quelli sopra elencati) fiscalmente a carico del richiedente ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR, se compresi nel suo nucleo familiare nell’anno 2022.

    In particolare, i familiari di cui all’ultimo punto sono:

    • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati) di qualunque età;
    • in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
    • i genitori (compresi quelli adottivi) o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle.

    Per essere considerati fiscalmente a carico, tali soggetti devono aver conseguito nel 2022 un reddito complessivo non superiore (al lordo degli oneri deducibili):

    • in generale, a 2.840,51 euro;
    • per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro.

    Il reddito complessivo riferito all’anno 2022, da prendere in considerazione per ogni familiare, è dato dalla somma dei seguenti componenti:

    • il reddito complessivo assoggettato ad IRPEF;
    • il reddito dei fabbricati assoggetto alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
      • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al c.d. “regime dei minimi” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o al regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
    • le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica (art. 12 co. 2 del TUIR);
    • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente per i c.d. “lavoratori frontalieri” (art. 38 co. 3 della L. 8.5.98 n. 146);
    • la quota di agevolazione ACE (art. 1 del DL 201/2011).

    Il reddito complessivo ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra individuati va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-bis allegata al DL 34/2020. In particolare, il coefficiente:

    • è pari a 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
    • va aumentato di 1, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal partner (coniuge, convivente o soggetto legato da unione civile);
    • per i familiari a carico, diversi dal partner, presenti nel nucleo familiare, va aumentato di un importo pari a:
      • 0,5, se è presente 1 familiare a carico;
      • 1, se sono presenti 2 familiari a carico;
      • 2, se sono presenti 3 o più familiari a carico.

    Per calcolare il “reddito di riferimento”, la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell’anno precedente va quindi divisa per:

    • 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
    • 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal partner;
    • 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 1 familiare a carico;
    • 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 2 familiari a carico;
    • 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 3 o più familiari a carico.

    Immobile adibito ad abitazione principale

    Ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, per “abitazione principale” deve intendersi l’unità immobiliare, posseduta dal richiedente a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (anche pro quota), dove dimorano abitualmente:

    • il possessore;
    • e/o i suoi familiari.

    L’art. 10 co. 3-bis del TUIR aggiunge che la qualifica di “abitazione principale” permane anche se c’è stata una variazione di dimora abituale, purché:

    • tale variazione dipenda da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari;
    • e l’unità immobiliare non risulti locata.

    Spese ammesse al contributo

    L’importo agevolabile è calcolato considerando le spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% (sostenute nel periodo dall’1.1.2023 al 31.10.2023), entro i limiti massimi detraibili previsti per le singole tipologie di intervento. In particolare, devono essere tenuti in considerazione:

    • gli importi corrisposti ai professionisti e ai fornitori mediante “bonifico parlante” effettuato dal richiedente o dal de cuius (oppure, per gli interventi su edifici condominiali, effettuato dall’am­mi­nistratore di condominio o dal condomino incaricato, tenendo conto della sola quota imputata al richiedente);
    • gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso nel periodo ammissibile (1.1.2023 – 31.10.2023) a seguito di opzione ex art. 121 del DL 34/2020.

    Limite massimo di spesa agevolabile

    Il contributo spetta entro il limite massimo complessivo pari a 96.000,00 euro.

    Si tratta di un limite unitario in quanto:

    • riguarda tutte le spese per interventi agevolati con superbonus al 90%, riferite ad ogni categoria di intervento edilizio (riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc.);
    • qualora vi siano più soggetti che possiedono (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) l’immobile per il quale si chiede il contributo, tale tetto massimo è riferito a tutti i possessori.

    Se la spesa è sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, l’importo massimo di spesa agevolabile per il richiedente è determinato moltiplicando il limite massimo unitario (96.000,00 euro) per il rapporto tra:

    • la quota di spesa riferita al richiedente;
    • e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.

    Irrilevanza fiscale

    Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.

    Pertanto, il contributo:

    • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • non rileva ai fini della determinazione della spesa sostenuta agevolata con il superbonus.

    Richiesta del contributo

    Per fruire del contributo occorre trasmettere apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

    Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.

    L’istanza:

    • va trasmessa tra il 2.10.2023 e il 31.10.2023;
    • può essere presentata anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del contribuente;
    • deve attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo e indicare le spese ammesse all’agevolazione.

    Sostituzione e rinuncia all’istanza

    Nello stesso periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023, può essere trasmessa:

    • in caso di errore, una nuova istanza, in sostituzione di quella già presentata (in questa ipotesi, l’ul­tima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte le istanze precedentemente presentate);
    • una rinuncia integrale al contributo richiesto con istanza precedentemente trasmessa (eventualmente delegando alla trasmissione un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98).

    Modello di istanza

    Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello da trasmettere per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

    Il modello si compone del:

    • frontespizio (dove sono indicati i dati anagrafici del soggetto che presenta l’istanza e l’atte­stazione dei requisiti per ottenere l’agevolazione);
    • quadro A, dove vanno indicati i dati catastali dell’unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo;
    • quadro B, a sua volta suddiviso nella:
      • sezione I (ove vanno indicati i dati riferiti ai componenti del nucleo familiare del richiedente);
      • sezione II (ove vanno indicati i dati riferiti agli eventuali compossessori dell’immobile);
    • quadro C, dove sono riepilogati i dati del richiedente necessari per la determinazione del contributo.

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    Modalità di erogazione del contributo

    Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto cor­rente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).

    ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI RIPARTIZIONE IN 10 RATE DEI CREDITI DA OPZIONE

    I cessionari o i fornitori di crediti d’imposta derivanti da alcuni interventi “edilizi” possono scegliere di utilizzarli in compensazione in 10 rate annuali anziché in 4 o 5 rate (a seconda dello specifico intervento edilizio realizzato).

    Per il superbonus, il bonus barriere 75% e il sismabonus, infatti, i crediti residui derivanti dalle opzioni di cessione o di sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, possono essere ri­partiti in 10 rate annuali di pari importo (art. 9 co. 4 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123).

    La ripartizione può riguardare anche le rate acquisite a seguito di successive cessioni del credito.

    Tale facoltà è riconosciuta purché la quota di credito, al contempo:

    • non sia stata utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97;
    • derivi da una comunicazione inviata entro il 31.3.2023.

    La ripartizione riguarda esclusivamente la quota residua delle rate dei crediti riferite:

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione in­viate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo “6921”, “7701” e “7711”);
    • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate:
      • dall’1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo “7708” e “7718”);
      • fino al 31.3.2023, per il bonus barriere 75% (codici tributo “7707” e “7717”) o il sismabonus (codici tributo “6923”, “7703” e “7713”).

    La ripartizione in 10 rate può essere chiesta anche solo per una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questo caso il contribuente potrà, con successive comunicazioni, rateizzare, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché sussistano i requisiti richiesti).

    Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

    Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 quote:

    • non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita;
    • può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento.

    La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può es­sere:

    • fruita negli anni successivi;
    • richiesta a rimborso.

    Annullamento della comunicazione di fruizione in 10 anni

    Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d’imposta deve trasmettere all’Agen­zia delle Entrate un’apposita comunicazione, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate “Piattaforma cessione crediti” (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del titolare dei crediti).

    Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687 ha introdotto la possibilità di annullare la suddetta comunicazione che è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

    La richiesta di annullamento di tali crediti va effettuata:

    • tramite l’area riservata della “Piattaforma cessione crediti”, a partire dalla data di attivazione di tale funzionalità;
    • fino all’attivazione di tale funzionalità, tramite il modello allegato al provv. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa del titolare del credito (in caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità), da trasmettere mediante PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

    La richiesta di annullamento può essere trasmessa:

    • direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti;
    • avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del titolare dei crediti.

    L’esito della richiesta di annullamento viene fornito entro 30 giorni dall’invio della richiesta.

    L’ac­coglimento della richiesta di annullamento della comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali del credito d’imposta determina:

    • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultanti dalla ripartizione in 10 rate (se non sono presenti crediti sufficienti, l’intera richiesta di annullamento è scartata);
    • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, con riattribuzione del relativo codice tributo, dell’anno di riferimento e del termine di fruizione in compensazione presente prima della comunicazione di ripartizione in 10 anni.

    ANNULLAMENTO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI “TRACCIABILI”

    I crediti derivanti da comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito presentate a partire dall’1.5.2022:

    • non possono essere oggetto di cessioni parziali successive;
    • sono identificati con un codice univoco da indicare nelle successive cessioni tramite la “Piattafor­ma cessione crediti”, e definiti pertanto “crediti tracciabili” (art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020).

    Tale divieto di cessione parziale successiva alla prima:

    • è riferito all’importo delle singole rate annuali del credito ceduto (le successive cessioni potranno dunque avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19, § 4.2);
    • non opera per le comunicazioni di opzione inviate entro il 30.4.2022 e per quelle inviate dal 9 al 13.5.2022, in quanto sostitutive di precedenti comunicazioni trasmesse e accolte dall’1.4.2022 al 29.4.2022 od oggetto di ritrasmissione di comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 6.5, e ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21).

    Risultano “tracciabili”, in quanto identificati con codice univoco sulla “Piattaforma cessione crediti”, anche i crediti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale o carburanti per l’esercizio dell’atti­vità agricola e della pesca contemplati dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 (la portata applicativa del provvedimento è stata inoltre estesa dai successivi provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961, 6.12.2022 n. 450517, 26.1.2023 n. 24252, 3.4.2023 n. 116285 e 27.6.2023 n. 237453).

    Annullamento della comunicazione di utilizzo in compensazione

    I cessionari e i fornitori devono comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con riferi­mento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 5.2, lett. a); provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, punto 4.2).

    Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 ha previsto la possibilità di chiedere l’annullamento della predetta comunicazione.

    La richiesta di annullamento va effettuata:

    • tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con l’apposita funzionalità resa disponibile dal 5.10.2023;
    • da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti.

    L’accoglimento della richiesta di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei cre­diti “tracciabili” determina:

    • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’uti­lizzo in compensazione (sono respinte le richieste relative a rate per le quali non risulta disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento);
    • la riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.

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