E-Commerce: Vendite on-line

    Redazione Meta

    Riferimenti Normativi

    Dal prossimo 1 luglio 2021, vi saranno novità in tema di vendite a distanza per effetto della Dir. CEE 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, recepita dall’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021, numero 141. Le disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’IVA sul commercio elettronico, modificando, in particolare, il DPR 633/72 e il DL 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza e introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali. Ricordiamo fin d’ora che il D.Lgs. 83/2021 entra in vigore il 30 giugno 2021 ma che le disposizioni si applicano dal 1 luglio 2021.

    Principali Novità

    Al fine di facilitare le vendite nell’ambito della UE, viene esteso l’ambito applicativo del regime dello sportello unico che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa One Stop Shop (OSS), dando la possibilità di avvalersi del regime speciale non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più ampia gamma di operazioni, ovvero la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza, eccetera. Tramite portale web, su tali operazioni, sarà possibile dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati Ue nel solo Stato di identificazione, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

    Dal 1 luglio 2021, viene abolita l’esenzione IVA per le merci di valore trascurabile importate nella Ue e viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (IOSS) e, ricorrendo all’Import One Stop Shop, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da IVA. L’imposta, viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo, dichiarata e versata tramite sportello unico per le importazioni ai sensi dell’Art.74-sexies del DPR 633/72.

    Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo sportello unico avrà 3 regimi speciali: (i) OSS regime Ue, (ii) OSS regime non Ue e (iii) IOSS.

    In base alla disciplina ordinaria, laddove un soggetto passivo si trovasse ad effettuare vendite a distanza “sopra soglia”, sarebbe obbligato a identificarsi (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni. Il legislatore unionale ha però offerto ai soggetti passivi una strada alternativa per la dichiarazione e il versamento dell’IVA su tali operazioni, ossia la possibilità di aderire al regime speciale OSS.

    Il limite di 10.000 euro deve essere considerato come valore complessivo delle vendite a privati consumatori della Ue, quindi non per singolo Paese, i cedenti soggetti passivi di IVA, potranno optare per l’OSS (One Stop Shop) che sostituisce l’attuale MOSS utilizzato per il commercio elettronico diretto. Occorre sottolineare che l’applicazione del regime speciale non è automatica per chi supera la soglia di 10.000 euro. L’OSS costituisce infatti un regime facoltativo. Pertanto, i soggetti che nel 2021 effettuano vendite a distanza intra-Ue devono valutare già ora la possibilità di aderire al regime, tenendo conto dei relativi termini di efficacia della registrazione pertanto, il passaggio ad un’unica soglia complessiva pari a 10.000 euro elimina, dal 1 luglio 2021, le precedenti soglie, valide fino al 30 giugno 2021, che variano, per singolo Paese della UE da 35.000 a 100.000 euro, al di sopra della quale le vendite a distanza, sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.

    Individuati gli uffici competenti

    Con il Provvedimento direttoriale 25 giugno 2021, n. 168315/2021 – emanato in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 – l’Agenzia delle Entrate ha: (i) individuato gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali One Stop Shop (OSS) non Ue, One Stop Shop Ue e Import scheme (o “IOSS”), (ii) dettato le modalità operative e gestionali per l’attuazione degli artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del D.P.R. n. 633/1972. Il presente provvedimento sostituisce dal 1° luglio 2021 il provvedimento direttoriale n. 118987 del 26 luglio 2016.

    Fonti Normative

    Al fine di rendere più leggibile il documento, abbiamo creato questo post come riferimento e terremo aggiornato questo contenuto con le novità che periodicamente emergeranno dalle banche dati utilizzate per il nostro aggiornamento continuo.

    Aggiornato al 25 giugno 2021