Riforma fallimentare: cosa devono sapere gli imprenditori

    Redazione Meta

    Le finalità del nuovo Codice Italiano

    Il 14 Febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Alcune modifiche sono già entrate in vigore mentre per altre è necessario aspettare il 15 Agosto 2020.
    Con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 Gennaio 2019, l’istituzione della procedura di allerta con l’ OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’impresa) e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’Italia resta al passo con altri paesi europei che hanno già scelto di innovare le proprie leggi per anticipare e limitare le crisi d’impresa. Le due finalità principali del nuovo codice italiano sono infatti:

    • Permettere una diagnosi preliminare della situazione delle imprese in difficoltà;
    Salvaguardare gli imprenditori che sono sull’orlo del fallimento.

    Le modifiche della legge fallimentare previste sono:

    1. Utilizzare l’espressione “liquidazione giudiziale” invece di “fallimento” per prevenire il senso di imbarazzo sociale e professionale che caratterizza chi viene additato come fallito;
    2.  Introdurre un sistema di allerta dando priorità alla continuità aziendale con una prospettiva di risanamento;
    3. Effettuare l’esecuzione giudiziale solo in extremis;
    4. Semplificare le disposizioni in materia concorsuale riducendone le tempistiche, i costi e istituendo al Ministero della Giustizia un albo di persone competenti per svolgere funzioni di controllo e di gestione su incarico del tribunale;
    5. Tutelare maggiormente i dipendenti.

    Dal momento che la nuova Legge attribuisce una fondamentale importanza alla tempestività nel prevenire e affrontare una crisi, le imprese dovranno adottare sistemi informativi e gestionali per monitorare costantemente la situazione aziendale, rilevare eventuali segnali di crisi e impostare un piano di risanamento capace di ristabilire l’equilibrio economico, finanziario o patrimoniale dell’azienda. Avere specifiche piattaforme che consentano il controllo della gestione dei flussi di cassa, dotarsi di un budget e di un piano d’impresa è già un obbligo entrato in vigore per risolvere una crisi ai suoi albori.

    L’articolo 378 del decreto “Crisi d’impresa” obbliga le società a responsabilità limitata o cooperativa a nominare un organo di controllo o un revisore quando uno di questi limiti viene superato, modificando statuti o atti costitutivi:

    1. Superamento di 2 milioni di euro del totale dello stato attivo patrimoniale;
    2. Superamento di 2 milioni di euro dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni;
    3. Più i dieci dipendenti occupati durante l’esercizio.

    L’articolo 374. 2 del nuovo decreto è volto ad evitare lo stato di insolvenza nel momento in cui l’imprenditore non riesce a ristabilire una situazione di equilibrio aziendale. Prevede infatti la cosiddetta Procedura di allerta volta a trovare un accordo tra i creditori mediante la guida dell’ OCRI.

    L’Allerta è interna quando viene attivata:

    • Dall’imprenditore, il quale pagherà così meno sanzioni;
    • Dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco.

    Si parla di allerta esterna invece quando viene segnalata da:

    • Agenzia dell’entrate;
    • INPS;
    • Agente della riscossione.

    La procedura di allerta può durare da tre a sei mesi per consentire di trovare un accordo tra i creditori; in caso di mancato accordo, si procederà con l’insolvenza tradizionale.

    Per incentivare gli imprenditori a segnalare una situazione di allerta, la legge prevede misure premiali, così descritte dall’art. 25 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza:

    L’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:

    a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;

    b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

    c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;

    d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;

    e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.

    La nuova legge premia chiaramente l’onestà e la tempestività dell’imprenditore che decide di segnalare lo stato di crisi della propria attività, in linea con uno degli obiettivi primari del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: individuare anticipatamente una situazione di crisi, risolverla e promuovere la continuità dell’attività aziendale.

    Fonte: Cerved