Sostegno alle attività economiche: le principali novità fiscali e del lavoro per imprese e professionisti

    Redazione Meta

    La conversione in legge dei più recenti provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche ha introdotto un insieme articolato di disposizioni che interessano direttamente imprese, professionisti, datori di lavoro e operatori dei settori maggiormente esposti all’aumento dei costi energetici e alla volatilità dei mercati internazionali.

    La nuova circolare predisposta da Meta esamina le principali modifiche apportate, da un lato, al DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito nella Legge 25 giugno 2026, n. 113, e, dall’altro, al DL 30 aprile 2026, n. 62, convertito nella Legge 25 giugno 2026, n. 112.

    I due provvedimenti intervengono su materie differenti ma strettamente connesse alla gestione operativa delle imprese: riscossione, crediti d’imposta, pagamenti elettronici, contrattazione collettiva, distacco dei lavoratori, somministrazione, lavoro tramite piattaforme digitali, welfare e previdenza complementare.

    Le novità fiscali introdotte dal decreto a sostegno delle attività economiche

    Il primo gruppo di interventi riguarda le misure fiscali e finanziarie destinate a sostenere le attività economiche in una fase ancora caratterizzata dall’instabilità dei mercati internazionali e dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

    Tra le disposizioni di maggiore interesse rientra il trasferimento nella legge di conversione della disciplina relativa alla proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, nonché per i soggetti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio e per coloro che partecipano a società o associazioni in regime di trasparenza.

    La circolare richiama inoltre le modifiche relative alla cosiddetta “rottamazione-quinquies”, estesa ai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle Regioni e dagli enti locali. La definizione agevolata può riguardare debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

    L’effettiva applicazione della misura dipende tuttavia dalla preventiva adesione dell’ente creditore. Per questa ragione, i contribuenti interessati dovranno verificare le deliberazioni adottate dai singoli enti territoriali e monitorare la disponibilità dei dati relativi ai carichi definibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    I termini della procedura sono stati rinviati. La domanda dovrà essere presentata telematicamente dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, mentre la comunicazione delle somme dovute e del piano di pagamento dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2027. Il versamento potrà avvenire in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

    Credito d’imposta carburante per il settore dell’autotrasporto

    Un ulteriore intervento riguarda il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio utilizzato come carburante dalle imprese di autotrasporto.

    L’agevolazione, inizialmente rivolta alle imprese di trasporto merci, è stata estesa anche alle imprese che operano nel trasporto di persone e alle attività di noleggio di autobus con conducente effettuate mediante veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V ed Euro VI.

    Il credito è commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno. L’utilizzo è ammesso esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

    L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non è soggetta ai consueti limiti annuali previsti per la compensazione dei crediti d’imposta. Le modalità applicative saranno definite da un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    Accisa agevolata sul gasolio commerciale

    La conversione interviene anche sulla procedura relativa all’accisa agevolata sul gasolio commerciale utilizzato nel trasporto di merci e persone.

    Il periodo necessario per la formazione del silenzio-assenso sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta viene ridotto da 60 a 30 giorni. In contropartita, la dichiarazione trimestrale necessaria per ottenere il beneficio dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica.

    Le nuove modalità troveranno applicazione dal 1° ottobre 2026, così da consentire l’adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure amministrative.

    Obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici

    Il decreto aggiorna anche la disciplina relativa all’obbligo, per chi esercita attività di vendita di prodotti o prestazione di servizi, comprese le attività professionali, di accettare pagamenti diversi dal contante.

    La normativa viene estesa espressamente agli strumenti di moneta elettronica. Di conseguenza, il rifiuto di un pagamento effettuato mediante uno degli strumenti previsti dalla legge espone il soggetto obbligato alla sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

    L’intervento conferma l’ampliamento progressivo del perimetro dei pagamenti digitali e richiede alle imprese di verificare l’adeguatezza dei sistemi di incasso disponibili.

    Le novità in materia di lavoro

    La seconda parte della circolare è dedicata alle disposizioni introdotte dal cosiddetto “Decreto Lavoro”, che interviene su numerosi aspetti della gestione del personale e delle relazioni industriali.

    La nuova nozione di “salario giusto”

    Uno dei temi più rilevanti riguarda l’introduzione della nozione di “salario giusto”, la cui determinazione è affidata alla contrattazione collettiva.

    Il parametro di riferimento è rappresentato dal trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto del settore, dell’attività prevalente, della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

    Il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci fisse e continuative, dirette, indirette e differite, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti aventi valore economico previsti dal contratto collettivo.

    Restano escluse le componenti discrezionali e variabili attribuite individualmente ai lavoratori.

    Comunicazione del contratto collettivo applicato

    Per i datori di lavoro privati viene previsto l’obbligo di comunicare al lavoratore, entro un mese dall’inizio della prestazione, il codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale applicato.

    Lo stesso contratto dovrà essere indicato anche nella busta paga mediante il relativo codice identificativo.

    La disposizione mira a rafforzare trasparenza e tracciabilità del trattamento normativo ed economico applicato al rapporto di lavoro.

    Rinnovi dei contratti collettivi e adeguamento retributivo

    La legge di conversione introduce inoltre specifiche misure dirette a favorire il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali e ad assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori.

    In caso di mancato rinnovo entro nove mesi dalla naturale scadenza, e in assenza di diverse previsioni contrattuali, le retribuzioni dovranno essere adeguate in via anticipata sulla base della variazione dell’indice IPCA al netto dei prodotti energetici importati, nella misura del 50%.

    Le nuove disposizioni si applicano ai contratti collettivi in scadenza dal 1° maggio 2026 e, dal 1° gennaio 2027, anche a quelli già scaduti.

    Contrattazione di prossimità

    Il provvedimento interviene anche sulla disciplina dei contratti collettivi di prossimità.

    I relativi accordi dovranno essere depositati presso il Ministero del Lavoro e presso l’Archivio dei contratti del CNEL.

    Quando le intese prevedono deroghe in senso peggiorativo rispetto alla legge o alla contrattazione collettiva nazionale, per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti sarà richiesta la sottoscrizione presso l’Ispettorato del Lavoro competente. Le intese dovranno inoltre essere comunicate per iscritto ai lavoratori interessati entro tre giorni.

    Nuova disciplina sperimentale del distacco

    Fino al 31 dicembre 2029 viene introdotta una disciplina sperimentale che consente, previo accordo sindacale, il distacco di lavoratori anche in assenza di un interesse proprio del datore distaccante e anche tra imprese appartenenti a settori differenti.

    La misura è finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali e alla riduzione del ricorso a sospensioni, riduzioni dell’orario o ammortizzatori sociali.

    Le modalità applicative saranno definite da un successivo decreto ministeriale.

    Somministrazione di lavoro e continuità occupazionale

    La conversione modifica anche la disciplina della somministrazione.

    Nel computo dei 24 mesi rilevano esclusivamente i periodi di missione effettuati da lavoratori assunti a termine dall’agenzia di somministrazione, con riferimento a mansioni di pari livello e categoria legale.

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore viene invece introdotta la possibilità di svolgere missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per una durata complessiva fino a 36 mesi, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall’utilizzatore.

    Viene inoltre sancita la nullità delle clausole che limitino, anche indirettamente, la possibilità dell’utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore durante o al termine della missione.

    Contrasto al caporalato digitale

    Particolarmente significativa è la parte dedicata ai lavoratori intermediati tramite piattaforme digitali.

    Le nuove disposizioni rafforzano le tutele dei rider autonomi e attribuiscono rilievo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.

    La presenza di poteri di direzione e controllo, esercitati anche mediante sistemi automatizzati o algoritmici, può determinare una presunzione di subordinazione del rapporto.

    Le piattaforme sono inoltre tenute a fornire informazioni chiare e comprensibili sui sistemi automatizzati utilizzati per assegnare le attività, determinare i compensi, valutare le prestazioni o limitare l’accesso alla piattaforma.

    Il lavoratore ha diritto a ottenere una spiegazione intelligibile e il riesame umano delle decisioni automatizzate che incidano sul suo account, sulla retribuzione o sulla posizione contrattuale.

    Welfare, conciliazione e incentivi contributivi

    Per gli anni 2026, 2027 e 2028 viene previsto un esonero contributivo a favore delle imprese in possesso di specifiche certificazioni relative all’adozione di misure di welfare aziendale e di conciliazione tra famiglia e lavoro.

    L’agevolazione è aggiuntiva rispetto alla certificazione della parità di genere. Le modalità applicative e le procedure per l’acquisizione delle certificazioni saranno definite da un successivo decreto ministeriale.

    Tirocini, collocamento mirato e previdenza complementare

    La circolare esamina inoltre ulteriori interventi relativi alla durata dei tirocini extracurriculari, al collocamento delle persone con disabilità e alla previdenza complementare.

    La durata massima dei tirocini extracurriculari non potrà superare complessivamente 12 mesi per ciascun gruppo di imprese.

    I lavoratori con disabilità manterranno la posizione acquisita nelle graduatorie del collocamento mirato anche in caso di assunzione mediante apprendistato o contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione o alla successiva stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato.

    In materia di previdenza complementare viene invece ripristinato il limite del 50% per la liquidazione in forma di capitale del montante finale accumulato. La possibilità di erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni viene differita al 31 ottobre 2026.

    Le verifiche operative richieste alle imprese

    Le disposizioni analizzate non riguardano un’unica categoria di operatori, ma producono effetti differenziati in funzione del settore, della struttura organizzativa e delle forme di lavoro utilizzate.

    Per le imprese diventa quindi opportuno verificare tempestivamente l’eventuale accesso alle misure agevolative, l’esistenza di carichi definibili nell’ambito della rottamazione, la corretta gestione degli strumenti di pagamento elettronico, l’adeguamento delle comunicazioni relative ai contratti collettivi e la compatibilità delle procedure interne con le nuove disposizioni in materia di lavoro.

    Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle imprese che utilizzano forme di somministrazione, distacco, lavoro tramite piattaforme digitali o strumenti di welfare aziendale, poiché diverse disposizioni richiedono ancora l’adozione di decreti attuativi e procedure operative specifiche.

    Scarica la circolare completa

    La circolare predisposta da Meta contiene l’analisi completa delle disposizioni, delle decorrenze, dei requisiti e degli adempimenti connessi alle novità fiscali e lavoristiche introdotte in sede di conversione.

    Scarica la circolare “Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività economiche: fiscale e lavoro”.

    Il documento rappresenta uno strumento di aggiornamento generale e dovrà essere integrato, per ciascuna impresa, con la valutazione della situazione concreta e degli eventuali adempimenti applicabili.

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