Rottamazione-quinquies degli enti territoriali: domande entro il 15 dicembre 2026

    Redazione Meta

    Regioni ed enti locali che hanno aderito alla definizione agevolata possono consentire ai contribuenti di regolarizzare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023 beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi e, quando ancora dovuti, aggi di riscossione. La domanda deve essere trasmessa entro il 15 dicembre 2026 e può riguardare anche soltanto alcuni dei carichi definibili. Meta ha predisposto una circolare operativa dedicata alla misura, disponibile in allegato.

    La Rottamazione-quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 è stata successivamente estesa, attraverso l’art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026 e modificato dalla L. 113/2026, anche ai debiti affidati all’Agente della riscossione da Regioni ed enti locali, costruendo così una specifica procedura di definizione agevolata per una parte rilevante delle entrate territoriali. L’estensione riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e può comprendere sia debiti tributari sia debiti di diversa natura, ad esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

    La nuova possibilità non opera, tuttavia, automaticamente per tutti i debiti verso Comuni, Province e Regioni. L’accesso alla misura è subordinato alla decisione del singolo ente territoriale di applicare la Rottamazione-quinquies alle proprie entrate mediante uno specifico provvedimento, che doveva essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. L’Agenzia mette oggi a disposizione l’elenco degli enti che hanno effettivamente aderito, rendendo quindi indispensabile verificare preliminarmente sia la natura del carico sia l’adesione dell’ente creditore prima di valutare la presentazione della domanda.

    La circolare predisposta da Meta ricostruisce l’intera disciplina applicabile, dalle condizioni di accesso alle modalità di verifica preventiva dei carichi, fino agli effetti della domanda, alla rateazione e alle conseguenze dell’eventuale decadenza.

    Quali debiti possono rientrare nella definizione

    La misura riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali tra il 2000 e il 2023 e può interessare, tra i debiti tributari, fattispecie quali IMU, TARI, tassa automobilistica quando gestita dalla Regione e canone unico patrimoniale, mentre tra i debiti non tributari possono rientrare, ad esempio, sanzioni per violazioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe locali.

    È importante distinguere questi carichi dai tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati, perché la Rottamazione-quinquies degli enti territoriali disciplinata dall’art. 10-quinquies riguarda specificamente i debiti affidati all’Agente della riscossione. Per le entrate riscosse con modalità differenti possono trovare applicazione altre forme di definizione agevolata deliberate dall’ente, ma secondo un diverso quadro normativo e procedurale.

    Questa distinzione rende particolarmente importante non limitarsi a verificare l’esistenza di un debito verso un Comune o una Regione, ma identificare chi ne gestisce concretamente la riscossione, quando il carico sia stato affidato e quale provvedimento abbia adottato l’ente creditore.

    Qual è il beneficio della Rottamazione-quinquies

    Il principale vantaggio della definizione agevolata consiste nell’eliminazione di una parte significativa delle componenti accessorie del debito. Per i carichi ammessi vengono meno le sanzioni amministrative tributarie, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione, quando ancora dovuti; il contribuente resta invece tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese sostenute per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle.

    Una disciplina specifica riguarda le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada, perché in questo caso la sanzione principale non viene cancellata: il beneficio interessa essenzialmente interessi, maggiorazioni e componenti accessorie previste dalla normativa.

    Il vantaggio economico deve quindi essere valutato carico per carico, confrontando il debito complessivamente iscritto con le somme che rimarrebbero effettivamente dovute aderendo alla definizione, senza assumere che la rottamazione determini sempre una riduzione uniforme della posizione debitoria.

    Prima della domanda è opportuno richiedere il prospetto informativo

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di verificare preventivamente quali debiti possano rientrare nella misura attraverso il Prospetto informativo, richiedibile dall’area riservata oppure mediante il servizio disponibile nell’area pubblica del sito istituzionale.

    La verifica preventiva è particolarmente importante perché permette di evitare che la scelta venga effettuata sulla base della sola cartella originaria o di una ricostruzione non aggiornata della posizione. Il prospetto consente infatti di individuare i carichi definibili e costituisce quindi il punto di partenza per valutare l’effettivo beneficio economico, il numero di carichi da inserire nella domanda e l’eventuale sostenibilità del piano di pagamento.

    Nell’area riservata il servizio è accessibile attraverso identità digitale e, una volta richiesta la documentazione, il contribuente riceve generalmente entro le successive dodici ore il collegamento per scaricare il prospetto, disponibile per cinque giorni; nell’area pubblica è invece previsto un processo di identificazione e validazione della richiesta mediante e-mail e documentazione di riconoscimento.

    La domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre 2026

    La finestra temporale per l’adesione è già aperta: la domanda può essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, esclusivamente con modalità telematichе attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Il termine del 15 dicembre assume natura decisiva e, nella domanda, il contribuente può scegliere quali posizioni definire, senza essere necessariamente obbligato a ricomprendere tutti i propri debiti. È possibile selezionare le cartelle interessate e, in presenza di più ruoli all’interno della stessa cartella, limitare la definizione soltanto ad alcuni di essi.

    Questa possibilità rende opportuna una valutazione preventiva non soltanto fiscale, ma anche finanziaria: la domanda dovrebbe essere costruita verificando contemporaneamente il beneficio ottenibile e la capacità di rispettare il successivo piano di pagamento, perché l’adesione a un numero eccessivo di carichi senza un’adeguata pianificazione della liquidità può aumentare il rischio di futura decadenza dalla definizione.

    Entro il 28 febbraio 2027, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’accoglimento della domanda e le somme complessivamente dovute, indicando le scadenze dei pagamenti, i moduli precompilati e le informazioni necessarie per l’eventuale domiciliazione bancaria; in caso di diniego saranno invece comunicate le relative motivazioni.

    Pagamento fino a 54 rate bimestrali

    Il contribuente può scegliere di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali, sviluppandosi potenzialmente fino al 31 gennaio 2036.

    Per il 2027, dopo la prima rata del 31 marzo, le successive scadenze sono previste il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; dagli anni successivi le rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti, dal 1° aprile 2027, interessi nella misura del 3% annuo.

    La possibilità di sviluppare il pagamento su un orizzonte molto lungo rappresenta certamente uno degli elementi di maggiore interesse della misura, soprattutto per le posizioni di importo significativo, ma richiede una valutazione consapevole del piano finanziario complessivo, perché la permanenza nella definizione dipende dal puntuale rispetto delle condizioni di pagamento stabilite dalla legge.

    Gli effetti della domanda sulle azioni di riscossione

    La presentazione della domanda produce effetti immediati anche sulle attività dell’Agente della riscossione. In linea generale, dopo l’adesione non possono essere avviate nuove azioni esecutive né possono essere disposti nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche, mentre le misure già iscritte prima della domanda rimangono in essere. Il debitore viene inoltre considerato adempiente ai fini del cosiddetto blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo quindi, in presenza delle condizioni previste, l’erogazione di somme che altrimenti potrebbero essere interessate dai controlli sui debiti iscritti a ruolo.

    Anche le procedure esecutive già iniziate vengono generalmente sospese, salvo le eccezioni previste dalla disciplina, mentre il pagamento della totalità delle somme dovute o della prima rata entro il 31 marzo 2027 determina l’estinzione dei pignoramenti interessati secondo le condizioni stabilite dalla legge.

    La situazione deve tuttavia essere verificata con particolare attenzione quando siano già presenti procedure esecutive, ipoteche, pignoramenti presso terzi o interventi nell’ambito di procedure immobiliari promosse da altri creditori, perché non tutti gli effetti sono identici e alcune situazioni richiedono specifiche valutazioni operative.

    Cosa accade alle rateizzazioni già in corso

    La domanda produce effetti anche sui precedenti piani di dilazione relativi ai carichi inseriti nella definizione. Dal momento della presentazione della domanda e fino al 31 marzo 2027 vengono sospesi gli obblighi di pagamento relativi alle rateizzazioni in essere per i debiti interessati, mentre alla data del 31 marzo 2027 i relativi piani pregressi vengono revocati.

    Particolare attenzione deve essere dedicata ai piani che comprendono contemporaneamente carichi rottamabili e carichi esclusi dalla definizione. In questi casi la sospensione riguarda soltanto i debiti effettivamente inseriti nella Rottamazione-quinquies, mentre per gli altri importi il contribuente deve continuare a rispettare gli obblighi del piano secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Anche per questa ragione è opportuno effettuare un’analisi puntuale della posizione complessiva prima di trasmettere la domanda, evitando di considerare la definizione agevolata come un intervento isolato rispetto alle altre dilazioni già attive.

    La decadenza richiede particolare attenzione

    La Rottamazione-quinquies presenta una disciplina della decadenza che deve essere valutata attentamente già al momento dell’adesione. La definizione perde efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica soluzione, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata del piano; la decadenza opera automaticamente e comporta il venir meno degli effetti agevolativi.

    La tolleranza di cinque giorni prevista dalla disciplina non opera indistintamente su ogni scadenza, ma è riconosciuta soltanto per il pagamento in unica soluzione oppure, in caso di rateazione, per l’ultima rata. Anche questo elemento distingue la nuova procedura da altre definizioni agevolate e impone una gestione particolarmente rigorosa del calendario dei pagamenti.

    In caso di inefficacia della rottamazione, quanto già versato viene considerato un acconto sul debito complessivo, riprendono le attività di riscossione e i carichi interessati non possono più essere nuovamente rateizzati ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973. Il debito residuo torna inoltre a comprendere le componenti che la definizione avrebbe consentito di stralciare, comprese sanzioni, interessi e altre poste accessorie.

    La decisione di aderire deve quindi essere accompagnata da una verifica realistica della capacità finanziaria di sostenere l’intero piano e non soltanto la prima rata.

    La valutazione deve essere effettuata posizione per posizione

    La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali può rappresentare un’opportunità significativa per contribuenti e imprese che presentino carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soprattutto quando il debito risulti composto in misura rilevante da sanzioni e interessi oppure quando sia necessario ricondurre una posizione debitoria pregressa all’interno di un piano finanziario sostenibile.

    Non esiste, tuttavia, una convenienza automatica. Prima dell’adesione è opportuno verificare l’ente creditore, la sua effettiva partecipazione alla misura, la natura dei singoli carichi, l’ammontare delle componenti che verrebbero eliminate, la presenza di rateizzazioni già in corso, eventuali procedure cautelari o esecutive e la capacità di rispettare il nuovo calendario dei pagamenti.

    La definizione agevolata deve quindi essere trattata come una decisione finanziaria e fiscale insieme, perché il beneficio derivante dalla riduzione del debito accessorio conserva il proprio valore soltanto quando il contribuente riesca a mantenere efficace la procedura fino alla completa estinzione della posizione.

    La Circolare Meta sulla Rottamazione-quinquies

    Per consentire ai clienti e alle imprese interessate di valutare correttamente la propria posizione, Meta ha predisposto la nuova Circolare Clientela “Rottamazione-quinquies – Enti locali – Termini – Modalità”, nella quale vengono analizzati in modo operativo l’ambito applicativo, i debiti definibili, il prospetto informativo, i benefici, la procedura telematica, il piano fino a 54 rate, le modalità di pagamento, gli effetti della domanda sulle precedenti dilazioni e sulle procedure esecutive e la disciplina della decadenza.

    La circolare è disponibile in allegato al presente articolo e costituisce uno strumento di primo orientamento per verificare le condizioni della misura e le principali scadenze, fermo restando che ogni posizione deve essere analizzata individualmente sulla base dei carichi effettivamente affidati all’Agente della riscossione e della situazione finanziaria del contribuente.

    Le fonti

    Il presente contributo e la Circolare Meta sono elaborati sulla base dell’art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026 e successivamente modificato dalla L. 113/2026, che ha esteso ai carichi affidati da Regioni ed enti locali la disciplina della Rottamazione-quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026, nonché delle istruzioni, delle FAQ e dei servizi operativi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’Agenzia conferma che la domanda relativa ai carichi degli enti territoriali deve essere presentata entro il 15 dicembre 2026, che la comunicazione delle somme dovute verrà trasmessa entro il 28 febbraio 2027 e che il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure attraverso un massimo di 54 rate bimestrali.

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